STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO MAIORI - COSTIERA AMALFITANA"
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
1.1 In data 10.2.2009 presso lo studio del notaio dott.ssa Teodora
Scarfò, in Maiori (Salerno) alla via Nuova Provinciale Chiunzi n.
civ. 14, è stata costituita con atto pubblico l'"ASSOCIAZIONE PRO
LOCO MAIORI - COSTIERA AMALFITANA", o più brevemente "PRO LOCO DI
MAIORI", con sede legale nel Comune di Maiori.
1.2 La "PRO LOCO DI MAIORI" aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale
delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale CAMPANO.
Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale
2.1 La Pro Loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica,
senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità
sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha competenza nel Comune di Maiori.
2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune
in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di
convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non
esista altra associazione Pro Loco.
Art. 3 Finalità
3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.
In particolare si propone le seguenti finalità:
a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali,
ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) assistenza, tutela e informazione turistica;
c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei
confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di
manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza,
la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali
e turistiche della circoscrizione territoriale;
e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati
che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi
culturali;
f) collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco
d'Italia - Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo
delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con
la Provincia di Salerno;
g) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
Art. 4 Finanziamento e patrimonio
4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci
nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 gennaio di ogni
anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune
o di Istituzioni pubbliche;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi dell'Unione Europea;
g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di
servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, agricola e artigianale,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
l) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione sociale.
4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività
istituzionali dell'anno successivo.
4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci
eventuali proventi delle attività esercitate.
Art. 5 Soci
5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori,
benemeriti e onorari. Socio ordinario è chi assolve al
versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria
di associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari
meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la
località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio
di Amministrazione.
5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della
quota sociale annua.
5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani
e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
Art. 6 Diritti e Doveri
6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la
quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio
preventivo.
6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale,
purché maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie
e regolamentari della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
t) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte
le sue attività.
6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari,
di partecipare alla vita sociale e amministrativa
dell'associazione, a curarne l'immagine e a garantirne l'assetto
economico.
Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di socio
7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e
domiciliati nella località Costiera Amalfitana, e si perde per dimissioni,
morosità e indegnità.
7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio
Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza
accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo
della Pro Loco secondo l'art. 7.1.
Art. 8 Organi
8.1 Sono organi dell' Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 9 Assemblea dei Soci
9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati
e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la
realizzazione degli scopi sociali.
9.3 All' Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci
in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto
di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali
dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti
quelle dell'anno in corso.
9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi
sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo
dei due terzi dei seggi da assegnare.
9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di OTTOBRE
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
successivo, ed entro il mese di MARZO per l'approvazione del rendiconto
consuntivo dell'anno precedente.
9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non
diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto
al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo,
qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al
voto.
9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in sua assenza, dal vice presidente.
9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività,
sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali
proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche
statutarie e sullo scioglimento dell' Associazione.
9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio
Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora e ne fissa l'ordine
del giorno.
9.12 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta
di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.
9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un
congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito
postale ordinario o con posta elettronica. L'avviso di convocazione
deve essere esposto nella sede sociale.
9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.
9.15 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto
al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza
dei soci aventi diritto al voto.
9.16 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).
9.17 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in
prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci
aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi
dei soci aventi diritto al voto.
9.18 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il
voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non
sono considerati votanti).
9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta
scritta e motivata da parte dei richiedenti.
Art. 10 Consiglio Direttivo
10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito
dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione
segreta dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere
consultivo, il Sindaco del Comune o un suo delegato, esponenti di
associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel
campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio
Direttivo.
10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi,
si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino
ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni,
deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di
almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il
Presidente e il vice-Presidente.
10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato
all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura
Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede
sociale e all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali;
10.8 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni novanta giorni,
ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta
scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro
Loco entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica.
10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque,
assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati
motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e,
quindi, surrogato.
10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal
Consiglio Direttivo.
10.12 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale,
la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo,
che devono essere approvati dall' Assemblea, deliberare
sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione
o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri,
Revisori e Probiviri, assumere tutte le iniziative ritenute
idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte
le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate
all'Assemblea dei soci.
10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da
tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata
dei richiedenti.
Art. 11 Presidente e vice Presidente
11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio
Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità
dal Consiglio stesso.
11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito
dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di
iscrizione alla Pro Loco.
11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea
dei soci con l'assistenza del Segretario.
11.4 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la
responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.
11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante
della Pro Loco.
11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio
Direttivo deve provvedere entro 15 (quindici ) giorni alla
elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 Segretario - Tesoriere
12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione
del Presidente.
12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i
verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della
perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.
12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere,
alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei
soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni
dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio
Direttivo;
e) redige la stesura dei bilanci;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi
al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione
dell'Assemblea convocata per l'approvazione.
Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti
13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e
da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea
dei soci.
13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità
sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di
relazionare sul bilancio consuntivo.
13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato,
partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Art. 14 Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi
e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea
dei soci.
14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme
statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.
14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie sulle
quali non sia in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del
Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale
UNPLI.
Art. 15 Presidente onorario
15.1 Un Presidente onorario può essere nominato dall' Assemblea
dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore
della Pro Loco.
15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio
Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con
altri Enti.
Art. 16 Controllo e vigilanza
16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme
delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e
la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato
Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale
della provincia in cui l'associazione ha sede sociale e
all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali.
16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il
perseguimento dei fini istituzionali.
16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri soci.
16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili
con cariche politiche e amministrative.
16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto
previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle
spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato
per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI
così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI
regionale, e le verifiche e i controlli della struttura turistica
locale per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.
16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria
costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto
e regolamento presso la Regione Campania Assessorato al Turismo
per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in
cui l'associazione ha sede sociale oltre che all'UNPLI Campania
per conoscenza e per ottenere gli eventuali benefici previsti.
Art. 17 Scioglimento della Pro Loco
17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci
in assemblea straordinaria.
17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato alla
Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della
Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione
ha sede sociale all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli
organi di polizia competenti;
17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente
risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui
attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.
Art. 18 Riferimenti legislativi
18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente
Statuto e nell'eventuale Regolamento, si fa rinvio a quanto
previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative
alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI
nazionale e regionale.
Firmatari: Chiara Furco - Massimiliano D'Uva - Ferrara Enrico -
Buonocore Mirko - Giovanni Torre - Teodora Scarfò notaio.